Il rischio consentito nell’attività sportiva

Nella nostra società è possibile individuare attività intrinsecamente pericolose che tuttavia vengono tollerate dall’ordinamento giuridico poiché ritenute socialmente utili. Lo sport rientra fra queste e affinché l’attività sia considerata penalmente irrilevante è necessario non oltrepassare il limite del rischio consentito. Esso può essere definito come l’equilibrio tra la pericolosità di un’azione e la libertà di porla in essere secondo gli usi sociali.

Il rischio consentito nell’attività sportiva costituisce una scriminante atipica non codificata.

Negli sport a violenza necessaria, come il pugilato, e negli sport a violenza eventuale, come il calcio, al fine di salvaguardare l’interesse collettivo alla pratica sportiva, è consentito correre il rischio che venga lesa l’integrità fisica individuale di un altro soggetto. Si ricade nella responsabilità penale solo nel caso in cui venga superata la soglia del rischio consentito. Rientra nel rischio consentito il non rispettare involontariamente le regole sportive a causa della concitazione e della trance agonistica. Se invece le regole risultino violate volontariamente senza curarsi dell’integrità fisica dei partecipanti all’attività sportiva si ricade, in caso di lesioni personali, nella responsabilità penale. Tale responsabilità sarà punita a titolo di dolo se la gara sportiva è mera occasione per ledere l’integrità di un’altra persona e la lesione personale non avviene durante una tipica azione di gioco. La responsabilità sarà invece a titolo di colpa se la lesione personale avviene durante un’azione tipica di gioco, violando le norme di prudenza e ledendo l’integrità fisica di una persona.

Si possono quindi individuare tre ipotesi relativamente alle lesioni personali che vengano cagionate durante un’attività sportiva.

La prima ipotesi sussiste quando le lesioni siano cagionate nonostante l’osservanza delle regole sportive. In tal caso è esclusa ogni responsabilità penale.

La seconda ipotesi ricorre quando siano causate lesioni personali violando involontariamente le regole del gioco (trance agonistica). Tale caso rientra nell’ambito del rischio consentito, trattandosi di un mero illecito sportivo.

La terza ipotesi concerne le lesioni, punite a titolo di dolo, originate con condotta volontariamente contraria alle regole del gioco e intenzionalmente diretta a ledere (si pensi a un fallo commesso a gioco fermo, in cui la gara sportiva è solo il pretesto per commettere violenza nei confronti dell’avversario) e le lesioni, punite a titolo di colpa, arrecate con condotta volontariamente contraria alle regole ma senza alcun intento lesivo (si pensi a un fallo a gamba tesa per rendere più efficace un’azione di gioco).

In conclusione, va evidenziato come la difficoltà che si riscontra maggiormente nella pratica sia distinguere i casi di trance agonistica, che rientrano nel rischio consentito e sono penalmente irrilevanti, dai casi penalmente rilevanti punibili a titolo di colpa. Spetterà quindi al giudice valutare caso per caso se il fatto rientra nella scriminante atipica o se invece supera la soglia del rischio consentito. A titolo di esempio, tale soglia sarà minore nelle attività sportive dilettantistiche poiché prive di quella carica agonistica presente in una manifestazione sportiva professionistica.

 

Dott. Andrea Pizzichelli