La tutela della vittima nel delitto di atti persecutori

Negli ultimi anni il rapido aumento dei casi di stalking ha portato il legislatore a incrementare gli strumenti di tutela per le vittime di atti persecutori. A tal proposito ha avuto un ruolo importante l’introduzione del Codice Rosso che ha fornito una tutela maggiore alle vittime di tale reato ed ha inasprito il limite minimo e il limite massimo delle sanzioni che attualmente prevedono la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi, mentre in passato era prevista una reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa che deve essere presentata entro il termine di 6 mesi dall’ultimo atto di natura persecutoria. Fino al 2013 era prevista l’irrevocabilità della querela, successivamente il legislatore con la legge n. 119/2013 ha introdotto l’istituto della remissione processuale della querela: questa, infatti, può essere ritirata solo in fase processuale in modo tale che il giudice possa comprendere direttamente i motivi che spingono la vittima ad optare per la remissione della stessa. In tal modo si cerca di tutelare la persona offesa che ritira la querela per stalking assicurando un controllo sulla sincerità e spontaneità della decisione assunta per evitare che questa sia una manifestazione di volontà espressa dietro coercizione.

Tuttavia, come si evince nell’ultimo comma dell’art 612 bis c.p., che rinvia all’articolo 612 secondo comma c.p, la querela resta irrevocabile se il fatto è commesso con minacce gravi e reiterate, oppure se il fatto è commesso con armi o da persona travisata o con scritto anonimo o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte come previsto dall’art. 339 c.p.

Inoltre, in taluni casi è possibile che lo Stato persegua d’ufficio l’autore del reato di cui all’art. 612 bis c.p. In particolare, nell’ipotesi in cui la vittima è in condizioni di particolare fragilità e debolezza, tali da rendere quasi impossibile l’esplicazione della propria libertà di autodeterminazione (se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità) ovvero quando il reato di stalking si inserisce in un contesto criminoso più ampio (quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio).

Un ulteriore strumento a tutela della vittima è l’istituto dell’ammonimento del questore. La vittima, infatti, fino a quando non viene presentata la querela, può effettuare dinanzi al Questore la richiesta di ammonimento nei confronti dello stalker.

Il Questore, ottenute le necessarie informazioni dalle autorità investigative ed ascoltate le persone informate sui fatti, se ritiene che l’istanza della vittima sia fondata, procede con l’ammonimento orale dello stalker, il quale viene diffidato dal proseguire le condotte persecutorie sinora perpetrate nei confronti della vittima ed è invitato ad adottare comportamenti conformi rispetto a quanto previsto dalla legge.

Il questore dunque, deve dissuadere il persecutore dal persistere nel suo atteggiamento in una fase prodromica in cui, pur non attingendo la sua condotta alla soglia della rilevanza penale, tuttavia, già si intravedono elementi di rischio di una possibile escalation criminale.

L’ammonimento rappresenta un istituto socialpreventivo che fornisce alla vittima una tutela più celere, efficace ed anticipata rispetto a quella assicurata dal procedimento penale.

Il legislatore ha, altresì disposto specifiche misure coercitive come l’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis. c.p.p. con cui il giudice impone all’imputato di “lasciare immediatamente la casa familiare” senza farvi ritorno, a meno che non si abbia una specifica autorizzazione da parte del giudice; la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa del reato ex art.282 ter c.p.p. che impone all’indagato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima e di mantenere una specifica distanza dalla stessa, impedendo così qualsiasi contatto sia esso materiale che virtuale, quindi può vietare al persecutore ogni forma di comunicazione con la vittima come l’invio di messaggi, e-mail e chiamate. In presenza di ulteriori esigenze cautelari il giudice può, altresì, estendere tali misure anche ai prossimi congiunti della persona offesa.

La previsione di misure cautelari mirate consente, dunque, al giudice di scegliere lo strumento più adeguato al caso concreto, senza escludere, ove fosse necessario, l’applicazione di misure più afflittive. Tali misure si connotano per il potere discrezionale del giudice di arricchire le prescrizioni da adottare sia per raggiungere l’obiettivo di protezione e prevenzione sia per ridimensionare le conseguenze limitative della libertà personale del soggetto non ritenuto ancora colpevole.

Infine, con l’entrata in vigore del codice rosso l’applicazione delle misure cautelari è stata arricchita di un ulteriore strumento col fine di conferire una maggiore sicurezza alle vittime: il braccialetto elettronico che consente di controllare gli spostamenti dell’indagato e far intervenire prontamente le forze dell’ordine. 

Nonostante il nostro ordinamento giuridico si sia dotato negli anni di specifiche misure cautelari al fine di salvaguardare le vittime di stalking, non sempre tali strumenti si sono rivelati sufficienti per fornire una pronta tutela alle vittime visto il continuo aumento dei casi di aggressione terminati con un esito infausto che dimostra la parziale inadeguatezza del nostro sistema giuridico.

Per limitare i numerosi casi di stalking che, spesso, sfociano in brutali femminicidi, occorrerebbe rendere più efficaci le misure di contrasto alla violenza di genere e per esserlo è necessaria una maggiore formazione e specializzazione degli operatori coinvolti e una maggior utilizzo del braccialetto elettronico.

Inoltre, appare doveroso sottolineare l’importanza di avviare una maggiore sinergia tra forze dell’ordine, autorità giudiziaria e centri antiviolenza; e l’importanza di avviare un canale comunicativo efficace con i giovani, sia a scuola sia nelle famiglie sia tramite i mass media, al fine di intraprendere un percorso di educazione che faccia comprendere l’importanza del rispetto verso il prossimo sia esso il proprio partner, un amico, un compagno di scuola, un vicino o un collega di lavoro.

 

Dott.ssa Alessandra Siringo