Quali sono le forme di accettazione dell'eredità?

La morte di una persona determina l’apertura della sua successione. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 456 del codice civile, si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

L’eredità si devolve per legge o per testamento e la chiamata alla successione legittima è residuale rispetto a quella testamentaria, ossia interviene quando manca un testamento o quando, pur redatto, esso dispone solo di alcuni beni.

L'accettazione dell'eredità è lo strumento mediante il quale il chiamato all'eredità, in forma espressa o tacita, acquista il diritto all’eredità e assume la qualità di erede con effetto dal giorno dell’apertura della successione. L’acquisto dell’eredità avviene, dunque, con l’accettazione della stessa da parte del chiamato. Gli eredi, infatti, sono liberi di accettare o rifiutare l’eredità del de cuius.

Per quanto concerne gli effetti, il nostro ordinamento distingue due tipi di accettazione: pura e semplice e con beneficio d’inventario.

L’accettazione pura e semplice produce la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede che diventano un unico patrimonio. In questo caso, l’erede è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius anche nel caso in cui essi superino l’attivo ereditario.

L’accettazione con beneficio d’inventario consente, invece, di tenere distinti il patrimonio del de cuius e quello dell'erede. Quest'ultimo, dunque, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti. In tal modo l’accettazione con beneficio di inventario preserva l’erede dal rischio di pagare anche ultra vires hereditarias.

Peraltro, l’erede che accetta con beneficio d’inventario conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto, mentre nell’accettazione pura e semplice i rapporti obbligatori tra de cuius ed erede si estinguono in proposizione della quota spettante all’erede. L’accettazione con beneficio di inventario si verifica soprattutto nel caso in cui non si conosca con esattezza l’ammontare dei debiti ereditari; inoltre, vi sono casi in cui tale tipo di accettazione è obbligatoria ovvero nei casi in cui il chiamato è un soggetto incapace, una persona giuridica o un ente non riconosciuto.

Altra differenza che si riscontra nei due tipi di accettazione dell’eredità è relativa alla forma e al contenuto dell’atto, in quanto l’accettazione pura può essere fatta mediante atto pubblico o scrittura privata in cui il chiamato dichiara di voler accettare l’eredità, mentre l’accettazione con beneficio d’inventario esige una particolare forma, cioè deve essere necessariamente fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si è aperta la successione e tale dichiarazione deve essere inserita nel registro delle successioni e trascritta entro un mese nel registro immobiliare, infine deve essere seguita dall’inventario secondo le forme previste dal codice di procedura civile e devono essere seguiti i termini temporali prescritti dalla legge.

Per quanto concerne le modalità di accettazione, è possibile distinguere tra accettazione espressa e accettazione tacita. La prima si configura se il chiamato manifesta esplicitamente la volontà di acquistare l’eredità, quella tacita, invece, si verifica tutte le volte in cui la persona chiamata a succedere compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

L’accettazione dell’eredità quando determina l’acquisto di uno dei diritti di cui all’art. 2643 n. 1, 2 e 4 del codice civile è soggetta a trascrizione. Il diritto di accettare l’eredità è, altresì, soggetto alla prescrizione ordinaria ex art. 480 c.c. decorrente dalla data di apertura della successione e il termine non è suscettibile di interruzione.


Dott.ssa Alessandra Siringo