Referendum sull'eutanasia: per la Consulta è inammissibile

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2021 era stato pubblicato l’annuncio di una richiesta di referendum abrogativo, ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

In particolare, quindici cittadini italiani, avevano manifestato la volontà di promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori, prescritte per la richiesta di referendum di cui all’art. 75 della Costituzione:

“Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da sei a quindici anni.”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?

 Sul sito web attivato dai promotori sono state riportate le intenzioni dell’iniziativa:

“Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, previsto dall’art. 579 c.p. infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 c.p. sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia. Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva, potrà essere consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni. Dunque, l’esito abrogativo del referendum farebbe venir meno il divieto assoluto dell’eutanasia e la consentirebbe limitatamente alle forme previste dalla legge 219/2017 in materia di consenso informato”.

La Corte Costituzionale con pronuncia depositata il 15 febbraio 2022 ha ritenuto inammissibile il quesito referendario in quanto, "a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili".


COMUNICATO CORTE COSTITUZIONALE 15 FEBBRAIO 2022