Sul rapporto tra stalking e omicidio commesso dopo l’esecuzione di condotte persecutorie nei confronti della medesima persona offesa

Con ordinanza 14961/2021 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «Se, in caso di omicidio commesso dopo la esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen.».

In base a quanto si apprende dall'informazione provvisoria diramata dalla Corte di Cassazione, all’esito dell'udienza del 15 luglio 2021 le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, comma primo, n. 5.1., cod. pen. – punito con la pena edittale dell’ergastolo – integra un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto».