Le Sezioni Unite affermano la natura "anche sostanziale" dell'art. 578 bis c.p.p. e la sua inapplicabilità a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore

Con l'ordinanza n. 15229/2022 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «Se la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell’art. 322-ter cod. pen., anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell’art. 578-bis le parole “o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.”»..

All’udienza del 29 settembre 2022, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost.».